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I vari tipi di beni

I vari tipi di beni

Aggiornato il 27/11/2025

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Comprendere la natura e la classificazione giuridica dei beni è fondamentale per chiunque intenda partecipare o gestire una vendita in asta. La terminologia legale definisce con precisione l'oggetto della vendita e le norme ad esso applicabili.

La definizione di bene giuridico

Ai sensi dell'art. 810 c.c. "sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti". In pratica, un bene è qualunque entità, materiale o immateriale, che può soddisfare un interesse umano e sulla quale l’ordinamento permette di esercitare diritti come proprietà, uso o usufrutto.

Questa definizione è la base da cui derivano tutte le altre classificazioni.

La classificazione principale: immobili e mobili

Questa è la distinzione fondamentale nel diritto, con implicazioni dirette sul regime di circolazione e sulle procedure esecutive.

I beni immobili sono quei beni che non possono essere trasportati senza alterare la loro integrità fisica, in quanto sono strettamente legati al suolo. Rientrano in questa categoria terreni, edifici, fabbricati, appartamenti e ogni costruzione incorporata al terreno. Sono l'oggetto della maggior parte delle procedure esecutive immobiliari e il loro trasferimento richiede la trascrizione nei pubblici registri.

I beni mobili, invece, sono tutti i beni che possono essere spostati da un luogo all'altro senza alterarne la natura. Questa categoria è estremamente ampia e include oggetti fisici come arredi, veicoli non registrati, macchinari, ma anche beni immateriali come diritti, brevetti e quote societarie. Una sottocategoria particolare è costituita dai beni mobili registrati (auto, navi, aeromobili) che, pur essendo mobili richiedono iscrizione in registri pubblici e seguono regole di circolazione più rigorose.

Classificazione per sostituibilità: fungibili e infungibili

I beni fungibili sono beni mobili che possono essere sostituiti indifferentemente con altri beni dello stesso genere, quantità e qualità. L'esempio tipico è il denaro, ma include anche prodotti in serie o materie prime. Ciò che conta per l'ordinamento è il valore o la quantità, non l'oggetto specifico. Al contrario, i beni infungibili sono beni unici, che non possono essere sostituiti con un altro equivalente in quanto hanno una specifica identità o unicità. Un'opera d'arte specifica o un veicolo d'epoca con particolari caratteristiche certificate rientrano in questa categoria.

Classificazione per utilizzo: consumabili e durevoli

Questa distinzione riguarda il modo in cui il bene arreca utilità all'uomo nel tempo.

I beni consumabili sono beni mobili che si esauriscono o si deteriorano irreversibilmente con il primo utilizzo. Esempi tipici sono il cibo o il carburante. Viceversa, i beni durevoli sono beni mobili che mantengono la propria identità anche se utilizzati più volte: un elettrodomestico, un veicolo o uno strumento di lavoro.

Classificazione per titolarità: privati e pubblici

Questa distinzione è relativa alla proprietà e alla destinazione funzionale del bene nell'ordinamento.

I beni privati sono i beni appartenenti a soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) su cui viene esercitato il pieno diritto di proprietà. Sono liberamente commerciabili e costituiscono la maggioranza dei beni oggetto di vendita in asta giudiziaria. I beni pubblici appartengono invece allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali. Questi ultimi si suddividono a loro volta in:

1. Beni demaniali: destinati all'uso diretto della collettività (come strade o spiagge). Sono considerati inalienabili.

2. Beni patrimoniali (indisponibili e disponibili): beni che, pur appartenendo allo Stato, non sono destinati all'uso collettivo diretto. I beni patrimoniali disponibili appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici ma non sono destinati a un uso pubblico diretto o strumentale e sono quindi commerciabili e soggette a un regime giuridico simile a quello dei beni privati.  Quelli indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione di servizio pubblico se non nei modi previsti dalla legge.



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