L’assegnazione del bene pignorato costituisce una modalità alternativa di chiusura del processo esecutivo rispetto alla tradizionale vendita forzata tramite asta. Le regole principali sono contenute nel Codice di Procedura Civile, in particolare a partire dall’art. 588 c.p.c. e seguenti, che disciplinano l’esecuzione immobiliare.
Ogni creditore, procedente o intervenuto, può presentare un’istanza di assegnazione indicando il valore offerto, che non può essere inferiore alla somma necessaria per coprire i crediti prioritari, le spese e gli interessi maturati, tenendo conto anche del prezzo base fissato per la vendita a cui si riferisce l’istanza.
Negli anni, la normativa ha modificato il ruolo dell’assegnazione. In passato era considerata un’opzione residuale, applicabile solo quando la vendita non andava a buon fine. Oggi, invece, può essere richiesta anche in presenza di offerte per il bene, purché vengano rispettate le precise regole procedurali. Ci sono due principali modalità: nell’assegnazione-vendita, il creditore versa una somma che viene poi distribuita agli altri creditori; nell’assegnazione satisfattiva, invece, non è richiesto un pagamento, ma serve l’accordo di tutti i creditori coinvolti.
Per sapere se un bene pignorato può essere assegnato direttamente ai creditori, bisogna controllare attentamente l’avviso di vendita dell’asta giudiziaria. Le informazioni chiave si trovano generalmente nella sezione dedicata alle modalità di vendita, dove viene indicato se il bene sarà ceduto solo tramite asta o se i creditori si riservano la possibilità di richiedere l’assegnazione, come previsto dall’art. 588 c.p.c. Spesso questa possibilità viene riportata anche nelle note finali o nella documentazione allegata, che specifica i tempi per presentare l’istanza, il valore minimo richiesto e le eventuali modalità di pagamento.