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L’atto di pignoramento

Pubblicato il 05/10/2020

atto pignoramento

L’atto di precetto è una intimazione al debitore di adempiere all’obbligo che risulta dal titolo esecutivo. Costituisce un preavviso il cui scopo è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere e di preannunciare che, in caso di mancato adempimento, il creditore procederà coattivamente in forza del titolo esecutivo (ad esempio: le sentenze, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia).

L’ atto di precetto è uno dei requisiti fondamentali del pignoramento. La sua notifica, unitamente a un titolo esecutivo, sono infatti i due elementi che permettono di poter procedere all’esecuzione forzata e al pignoramento dei beni mobili o immobili, degli stipendi, delle pensioni e dei crediti del debitore esecutato.

L’espropriazione forzata inizia proprio con il pignoramento.

Dopo la notifica dell’atto di precetto, il creditore deve aspettare che siano trascorsi 10 giorni, prima di poter dare avvio alla procedura esecutiva, mediante la redazione di un atto di pignoramento. Successivamente il creditore ha novanta giorni di tempo per richiedere il pignoramento dei beni immobili intestati al debitore.

Il pignoramento immobiliare è un atto giuridico che contiene l’ordine imperativo al debitore di non sottrarre i beni soggetti dell’espropriazione. L’atto di pignoramento richiede al debitore di comunicare alla cancelleria del giudice dell’esecuzione la residenza o l’elezione di domicilio, avvisando che in caso di irreperibilità, le notifiche e comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria del giudice.

La trascrizione dell’atto di pignoramento avviene presso la Conservatoria dei registri immobiliari del territorio competente; la trascrizione può avvenire subito dopo la notifica dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario. 

Dopo la trascrizione, l’ufficiale giudiziario deposita l’atto di pignoramento notificato e la nota di trascrizione, presso la cancelleria del Tribunale; il creditore deposita a sua volta, presso la stessa cancelleria, il titolo esecutivo e l’atto di precetto. Il creditore, entro 45 giorni dal deposito in cancelleria, deve chiedere l’istanza di vendita degli immobili sottoposti a pignoramento; scaduto il termine, il pignoramento perderà ogni efficacia e la sua trascrizione verrà cancellata.