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giudiziariagiudiziariaTribunale di ROMAESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARIESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 801092023GiudiceFernandoScolarofalsefalseDelegato alla venditaMassimilianoCatapanoCTPMSM73B03H501GtruefalseCustodeIvg di roma srlPRCFNC50L27A241Tpvp@visiteivgroma.it0689569801falsetrue23544081IMMOBILIALTRA CATEGORIAVia Alberese, 48, 00149 Roma RM, ItaliaRomaRomaLazioItaliaQuota pari a 1/1 del diritto di piena proprietà su box auto in Roma (RM), Via Alberese n. 48, piano S1, interno 19.3041563ALTRA CATEGORIASTALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSEVia Alberese, 48, 00149 Roma RM, ItaliaRomaRomaLazioItaliaQuota pari a 1/1 del diritto di piena proprietà su box auto in Roma (RM), Via Alberese n. 48, piano S1, interno 19. Il box auto si trova all'interno di un'autorimessa, edificata ai sensi della Legge n. 122/1989 (Tognoli) al di sotto del livello stradale con soprastante area verde destinata ad uso pubblico, composta da 36 garage cui si accede tramite rampa, carrabile e pedonale, che conduce alla serranda motorizzata di ingresso. Il box auto, composto da un unico ambiente di forma rettangolare per una superficie convenzionale complessiva di 18,00 mq. circa, è provvisto di serranda elettrica con struttura superiore in rete metallica che permette l'aerazione interna del locale, di contatore a defalco con contabilizzatore, presa elettrica ed un punto luce. Confina con box auto interno 20 subalterno 25, area di manovra, box auto interno 18 subalterno 23, salvo altri. È identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 777, particella 494, subalterno 24, zc 5, cat. C/6, classe 8, consistenza 15 mq, superficie castale totale 18 mq, rendita € 125,50, Via Alberese n. 48, Int. 19, Piano S1.L’immobile è stato liberato.A seguito delle ricerche effettuate dall’Esperto la costruzione dell'autorimessa interrata, di cui il box auto è parte, risulta assentita dai seguenti atti e procedure amministrative: Denuncia d'Inizio Attività protocollo 39983 del 14/08/2008, presentata presso il Comune di Roma -Municipio XV-; Variante in corso d'opera, protocollo 20903 del 23/04/2009; Variante in corso d'opera, protocollo 66741 del 25/11/2010; Parere positivo rilasciato dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma protocollo 823 del 14/01/2009; Nulla Osta dell'Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma protocollo 4738 del 05/08/2008 e successivo parere positivo del medesimo Ente rilasciato con protocollo 4307 dell'8 luglio 2009; Dichiarazioni di collaudo e fine lavori presentate presso il Municipio XV con protocollo 17068 del 31/03/2011 e protocollo 30978 dell'8/06/2011. Risulta acquisito il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma Polo Prevenzione Roma Eur e rilasciato certificato di prevenzione incendi per l'utilizzo dell'autorimessa, protocollo 41065 del 20 giugno 2011, con validità di 6 anni fino al 24 maggio 2017. Detto certificato alla data di redazione dell’elaborato peritale risulta scaduto e, secondo quanto riferito dall'amministratore del condominio, non è stato rinnovato per cui dovrà essere presentata la SCIA di rinnovo periodico della conformità antincendio. L’Esperto precisa altresì di aver richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Polo prevenzione Roma Eur, notizie per verificare se fosse presente agli atti domanda di rinnovo del certificato di prevenzione per l'autorimessa, a seguito di cui non è pervenuta alcuna risposta.L’Esperto riferisce inoltre che a seguito delle verifiche espletate non risulta rilasciato il certificato di agibilità.L’Esperto rappresenta altresì che esiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi relativo all'autorimessa ed il progetto assentito con protocollo 66741 del 25/11/2010, depositato presso il Municipio XV (oggi Municipio XI).Si segnala atto d’obbligo edilizio del 09/07/2009 a rogito Notaio Francesca Giusto, Rep. 11380, Racc. 6517, trascritto a Roma 1 il 13/07/2009 ai nn. 90796/48045 di formalità a favore del Comune di Roma con cui, tra l’altro, la società costruttrice, uniformandosi a quanto richiesto dal Comune di Roma si è impegnata “… 1. A costituire, per sè e per i suoi aventi causa, vincolo pertinenziale tra parcheggi ….ed unità immobiliari, che potranno pertanto essere venduti esclusivamente a soggetti proprietari di abitazioni site in fabbricati circostanti l’area interessata dall’intervento e ricompresi nel raggio di metri 1000 (mille) con specifico successivo vincolo di pertinenzialità da sottoscriversi in sede di stipula. 2. a non modificare la destinazione d’uso degli spazi a parcheggio …. e a non eseguire negli stessi opere tali da comprometterne l’uso cui sono vincolati; la possibilità di eseguire le suddette modifiche è ammessa esclusivamente previa presentazione di pratica edilizia che individui altri spazi o locali di dimensioni, ubicazione e caratteristiche idonee all’uso di parcheggio … 3. Di costituire altresì un vincolo di uso pubblico sulle aree identificate con apposito colore rosso nell’elaborato grafico all’allegato "B", costituente parte integrante del presente atto. 4. Di assumersi gli oneri e le responsabilità legate alla futura manutenzione e gestione delle aree di pubblica fruibilità.; 5. Di essere a conoscenza che qualsiasi atto di cessione che comporti la separazione dei beni oggetto del presente vincolo pertinenziale è pertanto da considerarsi nullo.” L’Esperto rileva che le aree a verde soprastanti l'autorimessa, aree definite al punto 3 come “vincolate a uso pubblico”, all'atto del sopralluogo sono risultate recintate e non fruibili pubblicamente. Rileva altresì che nell’atto di provenienza in favore dell’esecutata, Notaio Giusto Francesca rep. 14606 dell’8/11/2011, non risulta costituito né riportato alcun vincolo di pertinenzialità mentre si legge che “in data 3/11/2011 è stata presentata presso il Comune di Roma - Municipio XV - protocolli nn. 64585 e 64588, istanza per procedere alla vendita delle porzioni immobiliari in oggetto fuori dei vincoli di pertinenzialità di cui alla legge 122/1989, istanza per la quale, in data 4 novembre 2011, è stata pagata la reversale complessiva di Euro 1.693,84”. L’Esperto evidenzia tuttavia che a tale istanza avrebbe dovuto far seguito un atto di accettazione da parte degli Uffici che non risulta presente nel fascicolo edilizio. Al fine di individuare le particelle catastali comprese nel raggio di mille metri dall’autorimessa di Via Alberese, l’Esperto ha predisposto una planimetria (all. 2) indicante gli immobili rientranti nel perimetro individuato nell’atto d’obbligo, segnalando che i fogli catastali nn. 773, 774, 777, 778, 804, 805 e 808 ricadono interamente all’interno di detto raggio mentre per gli immobili censiti nei fogli 447, 447A, 468, 467, 802, 806, 809, 810, 811, 784, 781, 780, 776 e 772 si rimanda alle planimetrie di dettaglio allegate alla perizia di stima. Trattandosi di immobili realizzati ai sensi della Legge 24/03/1989 n. 122 (Legge Tognoli), in ottemperanza ai vincoli previsti dalla predetta normativa ed in base alle prescrizioni contenute nel sopra citato atto d'obbligo, il box auto dovrà essere adibito a pertinenza di altra unità immobiliare ad uso abitativo, già nella titolarità degli offerenti, sita nel comune di Roma e posta ad una distanza non superiore a metri mille (ml. 1.000) per cui, a pena di esclusione, dovrà essere allegata all’offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull’unità immobiliare a cui si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, specificando gli estremi dell’atto di acquisto che dovranno poi essere riportati nel decreto di trasferimento, redatta secondo il modello allegato all’ordinanza di vendita (all. 1) nonché dimostrare che il bene principale di cui si è già titolari dista dalla pertinenza non più di mille metri lineari. Gli offerenti, pertanto, dovranno, a pena di esclusione, dichiarare nell’offerta di acquisto tale volontà destinatoria ed indicare l’immobile principale di cui il box auto che intendono acquistare sarà destinato a costituire pertinenza, specificando gli estremi dell’atto di acquisto affinché i relativi dati possano essere riportati nel decreto di trasferimento. L’aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 9, comma 5, della Legge 122/1989 e dall’atto d’obbligo edilizio del 09/07/2009 a rogito Notaio Francesca Giusto, Rep. 11380, Racc. 6517, trascritto a Roma 1 il 13/07/2009 ai nn. 90796/48045 di formalità, e sarà tenuto a curare a proprie spese la trascrizione del vincolo di cui sopra a favore del Comune di Roma nonché ogni altra formalità necessaria per il rispetto della normativa predetta. Il box auto ad uso autorimessa privata potrà essere ceduto solo nel rispetto del vincolo pertinenziale ai sensi della Legge n. 122 del 24 marzo 1989 (Legge Tognoli) e ss. mm. La procedura è esonerata dalla verifica sostanziale del rispetto della pertinenzialità per gli atti di provenienza pregressi. Ogni problematica e/o questione rispetto a tutto quanto sopra evidenziato e meglio rilevato, riportato e descritto nell’elaborato peritale nonché riguardo ad eventuali vincoli, oneri e/o diritti di terzi o comunque connessa o dipendente dalla predetta situazione esistente nonché tutti gli oneri e costi che dovessero derivarne, il conseguimento dei titoli abilitativi, la regolarizzazione e/o le rimozioni con il ripristino nello stato quo ante legittimato e/o assentito nonché le relative eventuali variazioni catastali saranno a totale rischio, carico, cura e spese dell’aggiudicatario, come meglio indicato in perizia. Di tutto quanto sopra e della complessiva situazione esistente, della mancanza di garanzia, delle condizioni e dello stato del compendio, nonché di quanto necessario per la regolarizzazione urbanistica ed amministrativa, ivi inclusi oneri e spese di ogni genere, che sono ad esclusivo carico e cura dell’aggiudicatario, si è tenuto conto nella determinazione del valore di stima. Considerata la natura del bene non è prevista la redazione di APE. Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti.77749424LIBER18S12026-02-17T14:00:00SENZA INCANTOASINCRONA TELEMATICAN.A.15.000,0011.250,002.000,002026-02-16T23:59:00sito pubblicitahttps://www.astegiudiziarie.ithttps://www.astegiudiziarie.itsito pubblicitahttps://www.asteannunci.ithttps://www.asteannunci.itsito pubblicitahttps://www.fallcoaste.ithttps://www.fallcoaste.itgestore delle venditehttps://www.fallcoaste.ithttps://www.fallcoaste.it2025-11-18

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse

Via Alberese, 48, 00149 Roma RM, Italia, Roma (RM)

€ 15.000,00

Offerta minima € 11.250,00


Codice A4339794

Lotto 1

Data udienza 17/02/2026 ore 14:00

Termine presentazione offerte 16/02/2026 ore 23:59

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse

Via Alberese, 48, 00149 Roma RM, Italia, Roma (RM)

€ 15.000,00

Offerta minima € 11.250,00


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Quota pari a 1/1 del diritto di piena proprietà su box auto in Roma (RM), Via Alberese n. 48, piano S1, interno 19.

Indirizzo
Via Alberese, 48, 00149 Roma RM, Italia, Roma (RM)


Codice asta
4339794


Lotto
1


Numero beni
1


Genere
Immobili


Categoria
Altra categoria


Valore di stima
-


Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse

Quota pari a 1/1 del diritto di piena proprietà su box auto in Roma (RM), Via Alberese n. 48, piano S1, interno 19. Il box auto si trova all'interno di un'autorimessa, edificata ai sensi della Legge n. 122/1989 (Tognoli) al di sotto del livello stradale con soprastante area verde destinata ad uso pubblico, composta da 36 garage cui si accede tramite rampa, carrabile e pedonale, che conduce alla serranda motorizzata di ingresso. Il box auto, composto da un unico ambiente di forma rettangolare per una superficie convenzionale complessiva di 18,00 mq. circa, è provvisto di serranda elettrica con struttura superiore in rete metallica che permette l'aerazione interna del locale, di contatore a defalco con contabilizzatore, presa elettrica ed un punto luce. Confina con box auto interno 20 subalterno 25, area di manovra, box auto interno 18 subalterno 23, salvo altri. È identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 777, particella 494, subalterno 24, zc 5, cat. C/6, classe 8, consistenza 15 mq, superficie castale totale 18 mq, rendita € 125,50, Via Alberese n. 48, Int. 19, Piano S1.L’immobile è stato liberato.A seguito delle ricerche effettuate dall’Esperto la costruzione dell'autorimessa interrata, di cui il box auto è parte, risulta assentita dai seguenti atti e procedure amministrative: Denuncia d'Inizio Attività protocollo 39983 del 14/08/2008, presentata presso il Comune di Roma -Municipio XV-; Variante in corso d'opera, protocollo 20903 del 23/04/2009; Variante in corso d'opera, protocollo 66741 del 25/11/2010; Parere positivo rilasciato dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma protocollo 823 del 14/01/2009; Nulla Osta dell'Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma protocollo 4738 del 05/08/2008 e successivo parere positivo del medesimo Ente rilasciato con protocollo 4307 dell'8 luglio 2009; Dichiarazioni di collaudo e fine lavori presentate presso il Municipio XV con protocollo 17068 del 31/03/2011 e protocollo 30978 dell'8/06/2011. Risulta acquisito il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma Polo Prevenzione Roma Eur e rilasciato certificato di prevenzione incendi per l'utilizzo dell'autorimessa, protocollo 41065 del 20 giugno 2011, con validità di 6 anni fino al 24 maggio 2017. Detto certificato alla data di redazione dell’elaborato peritale risulta scaduto e, secondo quanto riferito dall'amministratore del condominio, non è stato rinnovato per cui dovrà essere presentata la SCIA di rinnovo periodico della conformità antincendio. L’Esperto precisa altresì di aver richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Polo prevenzione Roma Eur, notizie per verificare se fosse presente agli atti domanda di rinnovo del certificato di prevenzione per l'autorimessa, a seguito di cui non è pervenuta alcuna risposta.L’Esperto riferisce inoltre che a seguito delle verifiche espletate non risulta rilasciato il certificato di agibilità.L’Esperto rappresenta altresì che esiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi relativo all'autorimessa ed il progetto assentito con protocollo 66741 del 25/11/2010, depositato presso il Municipio XV (oggi Municipio XI).Si segnala atto d’obbligo edilizio del 09/07/2009 a rogito Notaio Francesca Giusto, Rep. 11380, Racc. 6517, trascritto a Roma 1 il 13/07/2009 ai nn. 90796/48045 di formalità a favore del Comune di Roma con cui, tra l’altro, la società costruttrice, uniformandosi a quanto richiesto dal Comune di Roma si è impegnata “… 1. A costituire, per sè e per i suoi aventi causa, vincolo pertinenziale tra parcheggi ….ed unità immobiliari, che potranno pertanto essere venduti esclusivamente a soggetti proprietari di abitazioni site in fabbricati circostanti l’area interessata dall’intervento e ricompresi nel raggio di metri 1000 (mille) con specifico successivo vincolo di pertinenzialità da sottoscriversi in sede di stipula. 2. a non modificare la destinazione d’uso degli spazi a parcheggio …. e a non eseguire negli stessi opere tali da comprometterne l’uso cui sono vincolati; la possibilità di eseguire le suddette modifiche è ammessa esclusivamente previa presentazione di pratica edilizia che individui altri spazi o locali di dimensioni, ubicazione e caratteristiche idonee all’uso di parcheggio … 3. Di costituire altresì un vincolo di uso pubblico sulle aree identificate con apposito colore rosso nell’elaborato grafico all’allegato "B", costituente parte integrante del presente atto. 4. Di assumersi gli oneri e le responsabilità legate alla futura manutenzione e gestione delle aree di pubblica fruibilità.; 5. Di essere a conoscenza che qualsiasi atto di cessione che comporti la separazione dei beni oggetto del presente vincolo pertinenziale è pertanto da considerarsi nullo.” L’Esperto rileva che le aree a verde soprastanti l'autorimessa, aree definite al punto 3 come “vincolate a uso pubblico”, all'atto del sopralluogo sono risultate recintate e non fruibili pubblicamente. Rileva altresì che nell’atto di provenienza in favore dell’esecutata, Notaio Giusto Francesca rep. 14606 dell’8/11/2011, non risulta costituito né riportato alcun vincolo di pertinenzialità mentre si legge che “in data 3/11/2011 è stata presentata presso il Comune di Roma - Municipio XV - protocolli nn. 64585 e 64588, istanza per procedere alla vendita delle porzioni immobiliari in oggetto fuori dei vincoli di pertinenzialità di cui alla legge 122/1989, istanza per la quale, in data 4 novembre 2011, è stata pagata la reversale complessiva di Euro 1.693,84”. L’Esperto evidenzia tuttavia che a tale istanza avrebbe dovuto far seguito un atto di accettazione da parte degli Uffici che non risulta presente nel fascicolo edilizio. Al fine di individuare le particelle catastali comprese nel raggio di mille metri dall’autorimessa di Via Alberese, l’Esperto ha predisposto una planimetria (all. 2) indicante gli immobili rientranti nel perimetro individuato nell’atto d’obbligo, segnalando che i fogli catastali nn. 773, 774, 777, 778, 804, 805 e 808 ricadono interamente all’interno di detto raggio mentre per gli immobili censiti nei fogli 447, 447A, 468, 467, 802, 806, 809, 810, 811, 784, 781, 780, 776 e 772 si rimanda alle planimetrie di dettaglio allegate alla perizia di stima. Trattandosi di immobili realizzati ai sensi della Legge 24/03/1989 n. 122 (Legge Tognoli), in ottemperanza ai vincoli previsti dalla predetta normativa ed in base alle prescrizioni contenute nel sopra citato atto d'obbligo, il box auto dovrà essere adibito a pertinenza di altra unità immobiliare ad uso abitativo, già nella titolarità degli offerenti, sita nel comune di Roma e posta ad una distanza non superiore a metri mille (ml. 1.000) per cui, a pena di esclusione, dovrà essere allegata all’offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull’unità immobiliare a cui si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, specificando gli estremi dell’atto di acquisto che dovranno poi essere riportati nel decreto di trasferimento, redatta secondo il modello allegato all’ordinanza di vendita (all. 1) nonché dimostrare che il bene principale di cui si è già titolari dista dalla pertinenza non più di mille metri lineari. Gli offerenti, pertanto, dovranno, a pena di esclusione, dichiarare nell’offerta di acquisto tale volontà destinatoria ed indicare l’immobile principale di cui il box auto che intendono acquistare sarà destinato a costituire pertinenza, specificando gli estremi dell’atto di acquisto affinché i relativi dati possano essere riportati nel decreto di trasferimento. L’aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 9, comma 5, della Legge 122/1989 e dall’atto d’obbligo edilizio del 09/07/2009 a rogito Notaio Francesca Giusto, Rep. 11380, Racc. 6517, trascritto a Roma 1 il 13/07/2009 ai nn. 90796/48045 di formalità, e sarà tenuto a curare a proprie spese la trascrizione del vincolo di cui sopra a favore del Comune di Roma nonché ogni altra formalità necessaria per il rispetto della normativa predetta. Il box auto ad uso autorimessa privata potrà essere ceduto solo nel rispetto del vincolo pertinenziale ai sensi della Legge n. 122 del 24 marzo 1989 (Legge Tognoli) e ss. mm. La procedura è esonerata dalla verifica sostanziale del rispetto della pertinenzialità per gli atti di provenienza pregressi. Ogni problematica e/o questione rispetto a tutto quanto sopra evidenziato e meglio rilevato, riportato e descritto nell’elaborato peritale nonché riguardo ad eventuali vincoli, oneri e/o diritti di terzi o comunque connessa o dipendente dalla predetta situazione esistente nonché tutti gli oneri e costi che dovessero derivarne, il conseguimento dei titoli abilitativi, la regolarizzazione e/o le rimozioni con il ripristino nello stato quo ante legittimato e/o assentito nonché le relative eventuali variazioni catastali saranno a totale rischio, carico, cura e spese dell’aggiudicatario, come meglio indicato in perizia. Di tutto quanto sopra e della complessiva situazione esistente, della mancanza di garanzia, delle condizioni e dello stato del compendio, nonché di quanto necessario per la regolarizzazione urbanistica ed amministrativa, ivi inclusi oneri e spese di ogni genere, che sono ad esclusivo carico e cura dell’aggiudicatario, si è tenuto conto nella determinazione del valore di stima. Considerata la natura del bene non è prevista la redazione di APE. Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti.

Indirizzo
Via Alberese, 48, 00149 Roma RM, Italia, Roma (RM)


Piano
S1


Disponibilità
LIBERO


Vani
1,00


Bagni
0


Metri quadri
18,00


Certificazione energetica
-


Dati catastali

Foglio:777, Particella:494, Subalterno:24


Data udienza
17/02/2026 ore 14:00


Tipo di vendita
Senza incanto


Modalità di vendita
Asincrona telematica


Luogo
N.A. -


Luogo presentazione offerte
-


Termine presentazione offerte
16/02/2026 ore 23:59


Prezzo base
€ 15.000,00


Offerta minima
€ 11.250,00


Rialzo minimo in caso di gara
€ 2.000,00


Deposito cauzionale
-


Deposito in conto spese
-


Tribunale
Roma

Tipo di procedura
Esecuzione immobiliare post legge 80

Ruolo
109/2023

Giudice
Scolaro Fernando

Recapiti
-

Email
-

Delegato alla vendita
Catapano Massimiliano
(Procede alle operazioni di vendita)

Recapiti
-

Email
-

Custode giudiziario
Ivg di roma srl 
(Gestisce la visita del bene)

Recapiti
Tel. 0689569801

Scheda COD. 4339794 - Pubblicata dal 25/11/2025

La presente scheda di vendita riporta integralmente informazioni e documenti pervenuti ufficialmente dal Ministero e dal professionista incaricato.

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