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Chi stabilisce le modalità di vendita all’asta?

Pubblicato il 08/04/2019

In sede di udienza il Giudice sente le parti e, dopo aver ricevuto la stima, preventivamente redatta da un esperto incaricato dal Tribunale, che attesti il valore effettivo dell’immobile sul mercato, procede con l’applicazione delle disposizioni di vendita.

Il Giudice provvede a fissare un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto.

Stabilisce quindi le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, la suddivisione in uno o più lotti, il prezzo base, l’offerta minima, le modalità del deposito, fissando al giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione offerta, l'udienza per la deliberazione sulle offerte e per l’eventuale gara tra gli offerenti.

Il Giudice stabilisce poi, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

Le modalità di vendita dell’immobile possono essere:

Vendita all’asta senza incanto: il Giudice stabilisce, sulla base della perizia di stima, il prezzo base dell’asta, e fissa un termine ultime entro il quale possono pervenire le offerte di acquisto. In questa modalità di vendita le offerte vengono fatte in busta chiusa e devono essere presentante, entro la data ed orario indicati in Ordinanza di vendita. L’offerta è segreta (in busta chiusa) ed immediatamente impegnativa per l’offerente. L’offerta è irrevocabile, pertanto in caso di unico offerente, questi è obbligato a procedere all’acquisto, pena la perdita definitiva della cauzione versata. Nel caso vi siano più offerenti si procede con la gara partendo dall'offerta più alta ed effettuando i rilanci minimi indicati in Ordinanza. In caso di aggiudicazione questa è immediatamente definitiva.

Vendita all’asta con incanto: il Giudice stabilisce il prezzo di partenza dell’incanto, il giorno dell’udienza, l’ammontare della cauzione da versare, l’importo dell’aumento minimo da apportare alle offerte. Le offerte devono essere presentate entro la data ed orario indicati in Ordinanza di vendita. Nel caso in cui vi sia un solo offerente, e questi non si presenti all’udienza per la gara, viene perso un decimo della cauzione versata.