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È obbligatorio l’A.P.E. per un immobile all’asta?

Pubblicato il 26/05/2020

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L’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un’abitazione o di un appartamento. Mediante una scala da A a G, l'A.P.E. sintetizza il livello delle prestazioni energetiche di un bene immobile, tenendo conto di diversi parametri quali l'isolamento termico dell'appartamento, la posizione dell'immobile e la presenza di tutti quegli impianti che garantiscono il confort e la salubrità all'interno degli ambienti domestici.

La figura professionale preposta alla redazione dell’A.P.E. è il Certificatore Energetico, il quale possiede competenze specifiche in materia di efficienza energetica applicata agli edifici (solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l’architetto, l’ingegnere, il geometra).

L'obbligo di redazione dell’Attestato è sempre a carico del proprietario dell'immobile.

La disciplina nazionale relativa all'Attestato di Prestazione Energetica trova origine da una normativa europea, ed è impostata sul principio della vendita negoziale, ossia che prevede una negoziazione, una trattativa tra le parti. Sebbene anche le aste giudiziarie diano luogo al trasferimento di un immobile, non è presente alcuna negoziazione tra le parti (acquirente e venditore), pertanto la normativa non si applica ai trasferimenti immobiliari che avvengono in sede di esecuzione forzata

Inoltre non avrebbe neanche senso parlare di eventuali sanzioni amministrative verso venditore e acquirente, applicabili per esempio nel caso di mancata dichiarazione da parte dell’acquirente di aver ricevuto l’A.P.E., o del mancato obbligo del venditore di allegare l'A.P.E. al contratto. Infatti non si può parlare di contratto fra parti, visto che il decreto di trasferimento è un atto unilaterale del Giudice, sul cui contenuto le parti non possono incidere.

In conclusione, la disciplina generale che regolamenta l’obbligatorietà dell’A.P.E. per le compravendite immobiliari, non è applicabile nell’ambito delle vendite giudiziarie; tuttavia il Giudice, in alcuni casi dove lo riterrà opportuno perché a beneficio della procedura, potrà stabilire che il perito stimatore da lui incaricato, doti l'immobile di Attestato di Prestazione Energetica ai fini di una più completa informazione.