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Il custode giudiziario

Il custode giudiziario

Aggiornato il 23/01/2026

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Il custode giudiziario è un ausiliario dell’autorità giudiziaria cui viene affidata la custodia, la conservazione e, nei limiti stabiliti dal giudice, l’amministrazione dei beni sottoposti a vincolo nell’ambito di procedimenti esecutivi o cautelari. La sua figura assume particolare rilievo nelle espropriazioni immobiliari, dove la corretta gestione del bene incide direttamente sull’efficacia della procedura e sulla tutela degli interessi coinvolti.

La custodia dei beni pignorati è regolata, in via principale, dagli articoli 559 e 560 del Codice di procedura civile:

L’art. 559 c.p.c. stabilisce che il giudice dell’esecuzione nomina il custode del bene pignorato, individuandolo nel debitore o in un soggetto diverso, quando lo ritenga opportuno.

L’art. 560 c.p.c. disciplina le modalità di utilizzo dell’immobile pignorato, i poteri del custode e le condizioni per l’eventuale liberazione del bene, demandando al giudice la definizione concreta dei relativi provvedimenti.

Chi è il custode giudiziario

Il custode giudiziario è un soggetto incaricato dal giudice di conservare il bene e garantirne la gestione conforme alle finalità della procedura. Egli opera quale ausiliario del giudice, in posizione di terzietà rispetto alle parti, ed è tenuto a eseguire l’incarico nel rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento di nomina.

Nella prassi delle esecuzioni immobiliari, il custode è generalmente un professionista esterno (avvocato, commercialista, notaio o altro soggetto iscritto negli elenchi predisposti dai tribunali) scelto in ragione delle competenze tecniche e dell’esigenza di assicurare una gestione imparziale ed efficiente del bene. La nomina del debitore quale custode, pur astrattamente ammessa dall’ordinamento, costituisce oggi un’ipotesi residuale.

Compiti del custode giudiziario

Le funzioni del custode giudiziario possono essere ricondotte a tre ambiti principali: 

Conservazione del bene: il custode ha l’obbligo di adottare tutte le misure idonee a preservare l’integrità materiale e giuridica del bene, evitando deterioramenti, usi impropri o comportamenti pregiudizievoli. Con riferimento agli immobili, tale attività comprende la vigilanza sullo stato manutentivo, la segnalazione tempestiva al giudice di eventuali criticità e, ove necessario, l’adozione di interventi urgenti, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Gestione e amministrazione: quando espressamente autorizzato, il custode può svolgere attività di amministrazione ordinaria del bene, occupandosi della riscossione di eventuali canoni, del pagamento delle spese necessarie alla gestione corrente e della regolazione dei rapporti con occupanti o conduttori. Ogni attività gestionale deve essere svolta in conformità alle disposizioni del giudice e con obbligo di rendicontazione.

Immobile occupato e liberazione: l’art. 560 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di disciplinare l’uso dell’immobile pignorato e di disporne la liberazione. Il custode è chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti adottati, collaborando all’attuazione delle decisioni giudiziali nei limiti dell’incarico conferito e agevolando le visite al bene da parte dei soggetti autorizzati, come il delegato alla vendita, i periti o i potenziali acquirenti, nel rispetto dell’integrità del bene e delle disposizioni del giudice.

Il custode giudiziario è tenuto a svolgere il proprio incarico con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’attività, secondo i principi generali di cui all’art. 1176 del Codice civile. Egli risponde dei danni derivanti da negligenza, imperizia o inosservanza delle disposizioni del giudice ed è soggetto al controllo dell’autorità giudiziaria, che può disporne la revoca in caso di irregolarità. In quanto ausiliario del giudice, il custode è inoltre tenuto a rispettare principi di imparzialità, trasparenza e correttezza, con specifici obblighi di informazione e rendicontazione.

In definitiva, il custode giudiziario rappresenta il fulcro operativo della vendita coattiva. Attraverso un’attività rigorosamente normata e svolta sotto il costante controllo dell’autorità giudiziaria, egli contribuisce al buon andamento delle procedure esecutive, rappresentando un punto di raccordo tra giudice, professionisti delegati e acquirenti.


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