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Atto di precetto e atto di pignoramento

Atto di precetto e atto di pignoramento

Aggiornato il 13/11/2025

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Quando una persona o un’azienda non paga un debito, il creditore ha la possibilità di rivolgersi alla legge per recuperare quanto gli spetta. In questi casi si parla di esecuzione forzata, cioè di un procedimento attraverso il quale il creditore può ottenere il pagamento anche contro la volontà del debitore.

In questo percorso, due passaggi sono fondamentali: l’atto di precetto e l’atto di pignoramento. Spesso si sentono nominare insieme, ma sono due atti diversi e si collocano in momenti distinti della procedura esecutiva.

Capire come funzionano aiuta sia chi deve far valere un credito, sia chi si trova nella posizione del debitore e vuole sapere cosa può fare per difendersi o per evitare conseguenze più gravi.

L’atto di precetto: l’ultimo avvertimento prima dell’esecuzione

L’atto di precetto è, in parole semplici, un avviso formale di pagamento. È il documento con cui il creditore intima al debitore di pagare quanto dovuto entro un termine preciso, di solito dieci giorni. Se il pagamento non arriva, il creditore può passare ai fatti, chiedendo il pignoramento dei beni del debitore.

Questo atto viene redatto da un avvocato per conto del creditore e notificato al debitore tramite ufficiale giudiziario, cioè un pubblico ufficiale che si occupa di consegnare formalmente gli atti giudiziari.

Per essere valido, il precetto deve basarsi su un titolo esecutivo, cioè un documento che dimostri che il credito è certo e deve essere pagato. Può trattarsi, per esempio, di una sentenza di condanna, di un decreto ingiuntivo definitivo, di un assegno o di una cambiale non pagata, oppure di un atto notarile che riconosce il debito. Senza questo titolo, il creditore non può pretendere legalmente il pagamento.

Nell’atto devono essere indicati con precisione il nome delle parti, la somma dovuta (inclusi interessi e spese legali) e l’avvertimento che, se non si paga entro i dieci giorni, si procederà al pignoramento.

In pratica, il precetto è un ultimatum legale: offre un’ultima possibilità di chiudere la questione spontaneamente. In molti casi, proprio dopo la notifica del precetto, le parti trovano un accordo (ad esempio con una rateizzazione o un piano di rientro) per evitare che la situazione degeneri.

L’atto di pignoramento: l’inizio dell’esecuzione forzata

Se il debitore non paga entro i termini indicati nel precetto, il creditore può fare il passo successivo e chiedere l’emissione dell’atto di pignoramento.

Il pignoramento segna l’inizio dell’esecuzione forzata vera e propria: da questo momento, il creditore può agire concretamente sui beni del debitore per recuperare la somma che gli spetta. In altre parole, con il pignoramento si blocca una parte del patrimonio del debitore, impedendogli di venderlo, donarlo o disporne liberamente.

I beni che possono essere pignorati dipendono dal caso concreto. Si può trattare di immobili (case, terreni, locali commerciali), beni mobili (auto, arredi, somme su conti correnti) oppure crediti presso terzi, come lo stipendio o la pensione.

L’atto di pignoramento, redatto dall’ufficiale giudiziario su richiesta del creditore, deve indicare il titolo esecutivo, il precetto e i beni o crediti che si intendono colpire. Dopo la notifica al debitore, viene depositato al tribunale competente e, se riguarda beni immobili, anche trascritto nei registri immobiliari, così da rendere pubblico il vincolo.

Da quel momento, il bene pignorato non può più essere trasferito o ipotecato. Il procedimento prosegue poi con la vendita forzata, di solito tramite asta giudiziaria. Il denaro ricavato serve a saldare il credito, tenendo conto anche delle spese e seguendo le regole di priorità stabilite dalla legge.

Cosa può fare il debitore

Ricevere un atto di precetto o di pignoramento può spaventare, ma è importante sapere che il debitore ha comunque dei diritti e può agire per difendersi.

Quando riceve un precetto, il debitore può:

pagare quanto richiesto entro il termine previsto, chiudendo così la vicenda

proporre un’opposizione all’atto, se ritiene che il credito non sia dovuto, che la somma sia sbagliata o che il titolo esecutivo non sia valido

tentare un accordo con il creditore, ad esempio per pagare a rate o ridurre la somma

Se invece è già stato notificato il pignoramento, le possibilità si riducono, ma non scompaiono del tutto. Il debitore può presentare opposizione all’esecuzione se ritiene che la procedura sia illegittima, oppure opposizione agli atti esecutivi se ci sono errori formali. In alcuni casi può anche chiedere la sospensione del pignoramento per motivi di urgenza o dimostrare che i beni colpiti sono impignorabili. La legge, infatti, tutela alcuni beni essenziali, come quelli indispensabili alla vita quotidiana o gli strumenti di lavoro.

Conclusione

Atto di precetto e atto di pignoramento rappresentano due momenti distinti ma strettamente connessi del procedimento esecutivo. Il primo è un avviso formale e perentorio: una sorta di ultimatum che concede al debitore un’ultima possibilità di adempiere volontariamente. Il secondo è invece l’atto con cui si dà avvio all’esecuzione forzata vera e propria, vincolando i beni del debitore e aprendo la strada alla vendita giudiziaria.

Conoscere la natura e la funzione di questi strumenti è fondamentale per orientarsi all’interno delle procedure di recupero crediti e per evitare conseguenze più gravi. Una corretta informazione consente sia al creditore di far valere i propri diritti in modo efficace, sia al debitore di difendersi nel rispetto delle regole, prevenendo il deteriorarsi di una situazione debitoria che, una volta giunta alla fase del pignoramento, diventa molto più difficile da gestire.


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