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Guida pratica

Modalità di richiesta servizi - Tribunale di Perugia

La richiesta dei servizi messi a disposizione da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. può essere effettuata da un qualsiasi professionista incaricato dal Giudice, utilizzando l’apposita piattaforma "Richiesta online dei servizi", accessibile all’interno dell’Area Riservata ai professionisti di www.astegiudiziarie.it e www.astetelematiche.it, avendo cura di compilare i dati richiesti e caricare la documentazione da pubblicare.

ACCEDI ALLA PIATTAFORMA ONLINE "RICHIESTA DI SERVIZI"

L’utilizzo di questa modalità di richiesta permette di ottimizzare i tempi e l’iter di svolgimento dei servizi.

Nello specifico viene garantita al professionista:

  • la possibilità di recuperare le informazioni di base ed i documenti già pubblicati sul PVP;
  • la conferma immediata dell'avvenuta ricezione della richiesta;
  • la riduzione del margine di errore nello svolgimento dei servizi, in quanto i dati sono imputati alla fonte e non necessitano di interpretazione;
  • la possibilità di mantenere in un apposito archivio le richieste effettuate e di monitorare il loro stato di avanzamento, oltre a stampare le ricevute attestanti l’avvenuto invio delle stesse.

Inoltre in caso di successiva richiesta di servizi, il sistema garantisce il recupero di tutti i dati e documenti relativi alla richiesta precedente, permettendo di velocizzare la nuova richiesta.

L’accesso all’area riservata avviene tramite delle credenziali personali, univoche per l’accesso a tutti i portali di titolarità della Società (www.astegiudiziarie.it, www.astetelematiche.it, www.procedure.it).

Ove non si sia in possesso delle credenziali personali, è possibile registrarsi all’area riservata seguendo i seguenti passaggi:

  1. compilare il form online presente a questa pagina;
  2. sottoscrivere con firma digitale il modulo di registrazione in PDF generato dal sistema e pervenuto sulla mail personale indicata in fase di compilazione del form di cui al punto 1;
  3. ricaricare il modulo di registrazione sottoscritto digitalmente sul sistema tramite l'apposito link presente nella mail.

Il sistema verificherà automaticamente che il codice fiscale contenuto nel certificato di firma sia identico al codice fiscale dichiarato in sede di registrazione e laddove il controllo abbia esito positivo, indirizzerà automaticamente il professionista alla pagina di impostazione password ed all'accesso all’area riservata.

In alternativa la richiesta di servizi può essere effettuata via email all’indirizzo pubblicazione@astegiudiziarie.it, allegando la documentazione da pubblicare ed il “modulo di richiesta servizi” in formato PDF o WORD, compilato in ogni sua parte.

Scarica il Modulo di Richiesta Servizi (DOCX)    Scarica il Modulo di Richiesta Servizi (PDF)

Ove tale modalità sia prevista in ordinanza, è anche possibile la consegna a mano al personale della Società presente in Tribunale del “modulo di richiesta servizi” compilato in ogni sua parte.

Tempistiche di pubblicazione ed interoperabilità con il pvp

E’ essenziale rispettare il termine previsto in ordinanza per l’invio della richiesta di servizi ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.

A partire da febbraio 2018, in base alle specifiche tecniche che regolano le modalità di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (cd. PVP) del Ministero della Giustizia, tra le funzionalità del PVP è incluso anche il monitoraggio delle pubblicazioni effettuate sui siti internet di pubblicità previsti al comma 2 dell’art. 490 c.p.c.

Ai fini del corretto monitoraggio, è necessario che venga avviata preventivamente la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche rispetto a quella su www.astegiudiziarie.it e che, nel corso dell’inserimento dell’inserzione sul Portale delle Vendite Pubbliche, allo step 5 “Siti pubblicità/Gestori Vendite” venga selezionato www.astegiudiziarie.it nell’elenco dei siti di pubblicità autorizzati su cui deve essere effettuata la pubblicità.

La Società, in base alle specifiche tecniche ministeriali, dovrà obbligatoriamente attendere il flusso dati dal Portale delle Vendite Pubbliche (che non contiene la documentazione pubblicata) inviato subito dopo l’avvio della pubblicità sul PVP, per dar corso alla lavorazione della richiesta dei servizi.

Si precisa che il suddetto flusso dati ricevuto dal PVP non potrà essere alterato e che i documenti sono prodotti e trasmessi dal professionista in conformità delle normative vigenti.

Per consentire i corretti tempi di lavorazione, qualora la pubblicità sul PVP venga svolta dal professionista, è indispensabile che:

  • la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche venga avviata almeno 10 giorni prima del termine ultimo indicato in ordinanza per la pubblicità su www.astegiudiziarie.it;
  • la richiesta di servizi alla Società (contenente l’indicazione dei servizi da svolgere, la documentazione da pubblicare ed i dati per la corretta fatturazione) venga effettuata al massimo lo stesso giorno dell’avvio della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche.

Laddove la documentazione sia conforme, la pubblicazione su www.astegiudiziarie.it viene svolta a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del materiale e comunque entro il termine ultimo per l’avvio della pubblicità previsto in ordinanza.

Nel caso in cui vengano richiesti anche ulteriori servizi di pubblicità rispetto alla pubblicazione su www.astegiudiziarie.it (es. pubblicità di un annuncio sulle testate cartacee, invio o distribuzione di missive contenenti l’avviso di vendita, pubblicità sui portali immobiliari privati, affissione manifesti, ecc.) le tempistiche di svolgimento dei servizi possono essere diverse in base alle necessità dei vari fornitori di servizi.

Al momento dell’effettuazione dei servizi, il richiedente riceve via email un "certificato di pubblicazione" comprovante l'avvenuta pubblicità, che è sempre consultabile anche all’interno dell’area riservata del professionista richiedente su www.astegiudiziarie.it.

Privacy documentazione di cui e’ disposta la pubblicazione

In ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 febbraio 2008 (G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008), il professionista incaricato degli adempimenti pubblicitari deve trasmettere la documentazione preventivamente epurata delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla Legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso, in modo che gli stessi possano essere legittimamente utilizzati ai fini della pubblicazione.

In particolare, nella perizia di stima non devono essere presenti nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte, luogo e data di matrimonio e/o divorzio, residenza, domicilio, codice fiscale, razza, religione, tendenze sessuali e politiche per le persone fisiche; denominazione della ditta, sede, codice fiscale e partita IVA legale rappresentante o amministratore per le persone giuridiche) dei soggetti di seguito indicati:

  • debitore / i;
  • soggetti confinanti o dei comproprietari o dei danti causa;
  • parenti del debitore;
  • locatari e in genere coloro che occupano a qualunque titolo l’immobile espropriato;
  • precedenti proprietari;
  • dipendenti degli uffici pubblici cui sono state avanzate richieste dagli ausiliari della procedura;
  • tutti gli altri soggetti estranei alla procedura;
  • creditori se sono persone fisiche.

Relativamente alle fotografie, è opportuno che non contengano espliciti e diretti riferimenti alle persone fisiche, oppure alle cose mobili dalle quali sia possibile risalire con sicurezza alla esatta identità dell’esecutato(targhe, fotografie, ecc.).E’ inoltre opportuno evitare l’invio di immagini dei beni pignorati in formato panoramico, al fine di assicurare che sia inquadrato sempre ed esclusivamente il bene pignorato e di evitare confusione con immobili di terzi.

Per ogni ulteriore informazione si consiglia di consultare il testo integrale del provvedimento, disponibile anche su internet alla pagina http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1490838

Risposte alle domande più frequenti

Chi può effettuare una richiesta di servizi?
Quali documenti sono necessari per la pubblicazione?
Quando avviene la pubblicazione?
Come è possibile verificare l'avvenuta pubblicazione?
È possibile modificare le informazioni di una vendita già pubblicata?
Come si sospende la visibilità di una vendita pubblicata?
Chi risponde di eventuali errori in una pubblicazione?