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Incompatibilità nelle procedure concorsuali - nuove regole

Pubblicato il 31/05/2018

Incompatibilita procedure concorsuali

A far data dal 25 Giugno 2018 gli incarichi giudiziari saranno preclusi ai professionisti che intrattengono rapporti familiari, personali o di frequentazione abituale con i magistrati.

Questa una delle novità introdotte dal decreto legislativo 54/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26/5/2018 recante disposizioni per disciplinare il regime di incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161.

L’incompatibilità riguarda, in particolare, le ipotesi di legami di parentela, affinità, convivenza o rapporti di assidua frequentazione con i magistrati dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che conferisce l’incarico. Spetta al Presidente della Corte di Appello il potere di vigilanza sulle nomine.

Al momento dell’accettazione dell’incarico l’amministratore giudiziario depositerà presso la Cancelleria dell’ufficio giudiziario conferente, in modalità telematica ed entro due giorni dall'avvenuta nomina, una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità. In caso di mancato deposito dell'atto, il tribunale procederà d'urgenza alla nomina di un altro professionista. Nel caso invece in cui venga appurata la non attendibilità della suddetta dichiarazione, da parte di un soggetto iscritto ad un Albo professionale, il tribunale lo segnalerà all’Ordine o al Collegio professionale ai fini di un’eventuale azione disciplinare, nonché al Presidente della Corte d’appello affinché diffonda la notizia a tutti i magistrati del distretto.

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