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Articolo 602 - Modo dell'espropriazione.
Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei Capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
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